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Rivalutazione
Partecipazioni
Decreto Legge 3 giugno
2008, n. 97
(Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, in G.U.
2 agosto 2008, n. 180)
Nel decreto “milleproroghe” la proroga delle perizie di rivalutazione. Il
31 ottobre 2008 scade infatti il termine ultimo per la rivalutazione di
quote e terreni.
La legge Finanziaria 2008
ha riaperto i termini per la
rivalutazione delle partecipazioni non quotate
possedute al 1° gennaio 2008 a condizione che entro il
31 ottobre 2008
venga redatta la perizia di stima e
venga effettuato il versamento totale
dell'imposta sostitutiva ovvero della prima rata.
Qualora il contribuente
si avvalga della possibilità di far redigere una
nuova perizia per le
partecipazioni già oggetto di
una precedente
rivalutazione del costo o
valore di acquisto, l'Agenzia delle Entrate ha
chiarito che:
-
è necessario versare l'imposta
sostitutiva dovuta sulla base del valore della
partecipazione al 1° gennaio 2008,
senza poter compensare l'imposta sostitutiva precedentemente
versata; l'importo precedentemente versato può essere chiesto
esclusivamente a rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dal
relativo versamento;
-
se il contribuente,
optando per la precedente
rivalutazione, si era avvalso della
rateazione dell'imposta sostitutiva dovuta,
non è tuttavia tenuto a versare la rata o le rate, non ancora
scadute.
Si vedano in merito le
circolari n. 27/E del 9 maggio 2003, n. 35/E del 4 agosto 2004 e
n. 16/E del 22 aprile 2005 .
Un apposita appendice del libro "Perizie di
Stima: la valutazione d'azienda nelle operazioni straordinarie e nel
fallimento" è riservata alle perizie di rivalutazione.
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